Detrazioni e deduzioni delle liberalità a favore di Enti terzo Settore

Enti no profit e ASD. Spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta. I chiarimenti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate,  costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo della presente Circolare è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

Di seguito, le principali indicazioni in materia di deduzioni a favore di enti di Terzo settore (Onlus, APS e ODV)

Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e delle APS (Rigo E8/E10, cod. 71)

In via generale, occorre ricordare come il Codice del Terzo settore abbia introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, l’art. 83, comma 1, primo periodo, e comma 6, del citato Codice del Terzo settore, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società

Ai sensi del successivo art. 104, comma 1, la disposizione in questione si applica, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), esclusivamente ad alcune tipologie di enti, tra cui:

  • le ONLUS – di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri 

  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Si ricorda che l’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate .

1.1 Cumulabilità con altre agevolazioni
In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono: 

  •  deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (vedi, Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E) (rigo E26, cod. 7); 

  • detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1.1, del TUIR riferito alle erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61); 

  • detraibili ai sensi dell’art. 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore delle Organizzazioni di Volontariato (ODV); 

  • deducibili ai sensi del medesimo art. 83, comma 2, del Codice del Terzo settore riferito alle erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. 

Il citato art. 83 del Codice del Terzo settore, al comma 4, prevede, ferma la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 (detrazione e deduzione), che i soggetti che fruiscono delle agevolazioni ivi previste non potranno fruire per analoghe erogazioni liberali, effettuate a beneficio dei soggetti indicati nell’art. 83 del Codice del Terzo settore, delle detrazioni o deduzioni previste da altre norme agevolative

Pertanto, il contribuente che fruisce della detrazione da indicare con il codice 71 nel rigo E8/E10, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 83, comma 1, primo periodo, del Codice del Terzo settore, delle agevolazioni previste per: 

  • le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all’OCSE (rigo E8/E10, cod. 61); 

  • le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10, cod. 76); 

  • le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36); 

  • l’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle ONG che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS – rigo E26, cod. 7 (v. Risoluzione 24.02.2015 n. 22/E). 

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000. 

Inoltre, con il decreto ministeriale 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020.  In particolare, l’art. 3 del citato Decreto Min. stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, (v. art. 9 del TUIR).

Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene. 

 1.2 Modalità di pagamento 

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. 

 1.3 Documentazione da controllare e conservare 

Il sostenimento dell’onere è documentato:

– dalla ricevuta del versamento bancario o postale 

  • oppure, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte

  • Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. 

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Ai sensi dell’art. 4 del citato d.m. 28 novembre 2019, l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente:
– la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori
– la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione anche copia della perizia giurata di stima laddove prevista.